Codice etico

PREMESSA

Professional Network è un’associazione senza fini di lucro, apolitica e apartitica, di cui fanno parte una serie di operatori qualificati nella prestazione di servizi professionali alle imprese caratterizzati da alto valore aggiunto.

Professional Network (o “Associazione”) rappresenta le più importanti categorie del terziario avanzato e comprende aziende di know-how e professionisti.
L’Associazione persegue per Statuto i seguenti scopi fondamentali:

a) fornire assistenza professionale qualificata ai propri Associati al fine di affrontare e risolvere problemi professionali che esulano dal proprio campo di specializzazione;

b) promuovere lo scambio di esperienze professionali, arricchendo così il patrimonio culturale di ciascun associato, mediante la conoscenza di molteplici e innovative attività professionali di servizio alle imprese oggi esistenti in Italia;

c) organizzare incontri tra gli Associati che costituiscano sia occasione di accrescimento culturale, sia occasione di svago, socializzazione e distacco dalla quotidiana attività professionale;

d) compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di accordi e contratti.

NATURA E CONTENUTI DEL CODICE ETICO

Art. 1 – Natura

1. Il Codice Etico è un accordo istituzionale volontario approvato dall’Assemblea degli Associati al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di essi, con l’Associazione e gli interlocutori terzi.

2. Il Codice Etico integra il vigente Statuto dell’Associazione. L’adesione al Professional Network implica l’accettazione e la piena adesione allo Statuto e al presente Codice.

Art. 2 – Struttura

Il Codice Etico si compone di quattro parti: la prima indica i principi generali ai quali il Professional Network ispira la propria azione; la seconda detta le norme di condotta relative al rapporto tra gli Associati, tra questi e l’Associazione e tra l’Associazione e i terzi; la terza definisce i meccanismi di attuazione e di controllo dell’effettiva applicazione del Codice; la quarta prevede meccanismi di adozione e di aggiornamento del medesimo.

PARTE I

“ PRINCIPI GENERALI”

Art. 3 – Responsabilità degli Associati

1. Le disposizioni contenute nel presente Codice sono dirette a promuovere, realizzare e tutelare, nell’interesse comune del Professional Network e dei suoi Associati, i principi di cui agli articoli 4 e seguenti. Gli Associati riconoscono i predetti principi e si impegnano a rispettarli : essi sono eticamente responsabili gli uni nei confronti degli altri e verso l’Associazione dell’applicazione di tali principi.

Art. 4 – Integrità – Eccellenza - Trasparenza

Professional Network persegue i propri scopi con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno rispetto della legge, delle regole e dell’etica professionale ed osserva il massimo rigore nell’utilizzo delle risorse finanziarie.

Professional Network è considerata dai propri Associati anche come uno strumento per migliorarsi dal punto di vista culturale e professionale attraverso un proficuo scambio di conoscenze ed esperienze.

Professional Network opera con trasparenza verso gli Associati e verso l’esterno.

Art. 5 – Competenza

Per perseguire i propri scopi, Professional Network aspira a dotarsi di un patrimonio sempre più ampio di conoscenze, competenze ed esperienze. L’Associazione è impegnata a realizzare iniziative di formazione e informazione rivolte agli Associati e al pubblico, anche in collaborazione con altre associazioni aventi carattere e principi simili.
Art. 6 – Tutela del nome

1. Gli Associati non devono commettere azioni capaci di mettere in pericolo o compromettere i valori, l’immagine e il buon nome del Professional Network.

2. Gli Associati sono tenuti ad evitare qualsiasi utilizzo del nome e del logo Professional Network con modalità che non siano conformi alle finalità associative, e che comunque possano arrecare pregiudizio al prestigio e al buon nome dell’Associazione.

Art. 7 – Indipendenza

Nel perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione non tollera condizionamenti esterni di nessun tipo con riguardo all’elaborazione scientifica e culturale dei propri progetti, alla pubblicazione dei relativi risultati e al rapporto con le istituzioni.

PARTE II

“NORME DI CONDOTTA”

CAPO I : “RAPPORTI TRA ASSOCIATI E TRA ASSOCIATI E L’ASSOCIAZIONE”

Art. 8 – Rapporti tra gli Associati

Gli Associati sono tenuti ad applicare i principi generali di cui agli articoli. 3 e seguenti nei rapporti tra di loro e con l’Associazione.
Art. 9 – Partecipazione alla vita associativa

1. Gli Associati fanno il possibile per partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo al perseguimento degli scopi del Professional Network.

2. Fatto salvo il rispetto del segreto d’ufficio e professionale, ciascun Associato è chiamato a condividere il proprio patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze nella specifica sfera di attività imprenditoriale e professionale.

Art. 10 – Riservatezza

1. Gli Associati sono tenuti a rispettare il valore e la proprietà delle informazioni di cui vengano a conoscenza, nonché delle informazioni di qualsiasi natura e in qualsiasi forma che vengono raccolte o elaborate durante la vita associativa, e sono tenuti a non divulgarle senza autorizzazione del rispettivo titolare, salvo che lo impongano motivi di ordine legale o deontologico.

2. A tale fine, gli Associati:

   a) devono esercitare la dovuta cautela nell’utilizzo delle informazioni acquisite durante la vita associativa;

   b) non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale, né secondo modalità contrarie alle leggi o che siano o possano essere di nocumento agli scopi ed ai valori del Professional Network.

Art. 11 – Conflitto di interessi

Gli Associati si impegnano ad evitare qualsiasi situazione di conflitto con gli interessi dell’Associazione e degli altri Associati.
CAPO II : “RAPPORTI DELL’ASSOCIAZIONE CON I TERZI”

Art. 12 – Ambito di operatività e diffusione esterna

I principi esposti nel presente Codice devono improntare i rapporti intercorrenti tra Professional Network e qualsiasi soggetto terzo. Ove possibile, l’applicazione del Codice dovrà ritenersi estesa, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti a qualsiasi titolo entrino in contatto con l’Associazione.

Art.13 – Rapporti con Istituzioni e altre associazioni

Professional Network si prefigge di dialogare attivamente con le istituzioni, con altre associazioni e con le organizzazioni della società civile, mediante il confronto sulle tematiche di specifica competenza dei propri Associati.

PARTE III

“ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO”

Art. 14 – Attuazione

Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto del presente Codice Etico.

Art. 15 – Ruolo del Collegio dei Probiviri

1. A norma dell’art. 24 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri, a richiesta del Consiglio Direttivo, è chiamato a dirimere in via bonaria le controversie insorte tra gli Associati con riferimento ad asserite violazioni del Codice Etico e ad interpretare le norme del presente Codice, esprimendo pareri non vincolanti sulle sue disposizioni.

2. Nell’esercizio dei suoi compiti, il Collegio dei Probiviri:

   a) provvede ad istruire, anche a seguito di motivate segnalazioni del Consiglio Direttivo e degli Associati, i casi di presunte infrazioni alle prescrizioni del Codice medesimo;

   b) qualora le contestazioni o le denunce di infrazione al Codice risultino fondate, sottopone al Consiglio Direttivo le adeguate proposte di sanzione.

Art. 16 – Modalità di diffusione del Codice Etico

1. Il presente Codice Etico viene pubblicato in chiaro sul sito del Professional Network.

2. I valori e i principi che l’Associazione intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nelle iniziative informative e di formazione e condivisi mediante tutti gli strumenti di comunicazione interna disponibili.

PARTE IV

“ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO”

Art. 17 – Adozione e aggiornamento del Codice Etico

1. L’adozione del presente Codice è deliberata dall’Assemblea degli Associati, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto.

2. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni al presente Codice. Esse devono essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.